Macchine
Cosa riguarda
La Direttiva Macchine (Direttiva 42/2006/CEE) nasce con lo spirito di garantire la libera circolazione delle merci
in tutti gli Stati membri defininendo un livello di sicurezza uguale per tutti gli Stati membri. Il campo di applicazione
della direttiva riguarda:
a) Macchine
b) Insiemi di macchine
c) Attrezzature Intercamb. che assemblato alla Macchina ne modifica la funzione
d) Accessori di sollevamamento imbracature
e) Catene funi e cinghie
f) dispositivi Amovibili di trasmissione Meccanica
g) Quasi Macchine
h) Componenti di sicurezza espleta funzioni di sic. e sono immessi separatamente sul mercato
A chi si rivolge
- al Fabbricante, per fornirgli le indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute che deve prendere in considerazione nella
progettazione della macchina, per salvaguardare le persone, l'ambiente e coloro che potranno interagire con essa durante tutto
il suo ciclo vitale;
- agli Organismi Notificati di controllo (nominati da ogni Stato e notificati alla Commissione europea), che per mezzo di
essa (e delle norme armonizzate) hanno il riferimento univoco di valutazione della conformità della macchina
sottoposta al loro esame.
DIRETTIVA MACCHINE (DIR. 2006/42/CEE)
La direttiva Macchine prevede che la circolazione, la messa in esercizio, l’impiego sia libera e non
assoggettabile a nessun controllo preventivo da parte di nessuno stato.
Tuttavia prevede alcune procedure complementari di carattere amministrativo per dimostrare che i requisiti sono stati raggiunti.
La Direttiva Macchine elenca nell’ALLEGATO IV le macchine ritenute di maggiore pericolosità e quindi da assoggettare
a un controllo preventivo più stringente.
Nella sostanza impone che le macchine:
1) Devono essere sicure entro un livello accettabile
2) Devono essere costruite in base ad un progetto tecnico
3) Devono essere riconoscibili
4) Deve essere accompagnate da una assunzione di responsabilità da parte del Costruttore
5) Devono essere assoggettate a regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se più pericolose (Allegato IV).
Il Fascicolo tecnico
Per dimostrare la veridicità tecnica di quanto affermato dal costruttore, egli deve conservare presso di se il Progetto della macchina
e tutto ciò che è servito a dimostrare la sua sicurezza, a disposizione delle Autorità di vigilanza.
Per le macchine non presenti in Allegato IV può essere improntato al momento, dando così la possibilità al costruttore di
adattare il fascicolo tecnico alle richieste delle Autorità.
Per le macchine in Allegato IV non è data questa possibilità di adattare il fascicolo tecnico al momento della richiesta in
quanto per queste macchine considerate più pericolose deve essere redatto prima della messa in circolazione della macchina
e deve anche essere depositato presso un Organismo Notificato che lo conserva
Contenuti del Fascicolo Tecnico
1) un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei Circuiti di Comando
2) Disegni dettagliati accompagnati dai Calcoli
3) elenco dei RES, delle Norme, e delle altre specifiche tecniche applicate alla progettazione
4) descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi
5) qualsiasi certificazione o relazione tecnica ottenuto da un organismo o laboratorio competente
6) una copia del Manuale d’Uso e Manutenzione e Dichiarazione CE di Conformità
Come funziona
Per dimostrare al committente la conformità della sua macchina, il fabbricante deve:
- effettuare una dettagliata Valutazione dei Rischi effettivamente presenti sulla macchina e identificare
i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili;
- applicare il principio di integrazione della sicurezza che prescrive di eliminare i rischi al momento della progettazione,
di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili;
- allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l'uso e la manutenzione;
- costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che tutti i requisiti essenziali applicabili sono
soddisfatti (Allegato VII);
- sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo Notificato se la macchina rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV;
- allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza (Allegato II), CE di conformità (per le macchine) o di
incorporazione (per le quasi-macchine)
- se tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti, il fabbricante può apporre la marcatura CE sulla macchina
(secondo quanto prescritto dall'Allegato III), assumendo la piena responsabilità della sicurezza della macchina.
Il fabbricante deve inoltre essere in grado di giustificare le scelte tecniche adottate nel caso di richiesta motivata da parte
degli organismi di controllo: per questo è necessario dotarsi degli strumenti di gestione della documentazione per
tutto il periodo fissato per legge, cioè 10 anni dall'immissione sul mercato, tenendo in considerazione che la responsabilità
per prodotto difettoso comporta un ulteriore periodo di 3 anni dopo quelli indicati, per un totale di 13 anni.
La gestione della documentazione della progettazione, della costruzione e dei controlli eseguiti deve perciò garantire
la possibilità di rintracciare le informazioni relative a produzioni anche lontane nel tempo. La formalizzazione
di un Sistema Qualità aziendale è la logica premessa per un agevole controllo della propria responsabilità.
Costi e tempi per la realizzazione del progetto (certificazione della produzione)
I costi sono variabili in funzione della complessità del macchinario e della documentazione di cui il produttore è in possesso, alle prove di laboratorio ed alla dimensione aziendale. La tempistica può variare da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno e mezzo.